Onorevoli Colleghi! - La Giunta centrale per gli studi storici, ridenominata dalla presente proposta di legge «Giunta storica nazionale», è un organismo nazionale che dal 1934 coordina l'attività degli istituti e degli enti di ricerca storica italiani ed ha come suoi organi diretti i seguenti istituti storici nazionali: Istituto italiano per la storia antica, Istituto storico italiano per il medio evo, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Istituto per la storia del risorgimento italiano. La Giunta coordina, inoltre, l'attività scientifica dell'Istituto italiano di numismatica e della Federazione delle deputazioni e delle società di storia patria.
      Erede dell'Istituto storico italiano, fondato nel 1883 (con il regio decreto 25 novembre 1883, n. 1775) per dare «unità e sistema alla pubblicazione de' Fonti di storia nazionale», la Giunta da sempre rappresenta un fondamentale punto di riferimento per gli studiosi italiani e stranieri data l'eccellenza delle iniziative scientifiche promosse a sostegno della cultura storica, quali la pubblicazione di saggi e di repertori, l'organizzazione di seminari e convegni, l'adesione a numerosi progetti di ricerca, nazionali e internazionali. La Giunta, infatti, cura l'edizione della bibliografia storica nazionale, rappresenta l'Italia nel Comité International des Sciences Historiques (CISH), mantiene rapporti di scambio con gli istituti culturali stranieri residenti in Roma e svolge attività di consulenza sui programmi di insegnamento della storia. Non meno illustre è

 

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l'attività degli istituti collegati che, negli ambiti delle loro rispettive competenze, provvedono alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia, oltre a promuovere ricerche e studi, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane.
      Ad avvalorare il prestigio e l'autorevolezza della Giunta e degli istituti è appena il caso di citare alcuni degli studiosi che, nel tempo, hanno ricoperto le cariche di presidente e di membri della Giunta e degli istituti, quali Gaetano De Sanctis, Aldo Ferrabino, Raffaele Ciasca, Raffaello Morghen, Girolamo Arnaldi, Armando Saitta, Federico Chabod.
      La Giunta (al pari degli istituti collegati) è tradizionalmente dotata di ordinamento autonomo (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 168 del 1989) e gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile: autonomia che nel corso degli anni la Giunta ha cercato in ogni modo di garantire e preservare da inopportune ingerenze politiche, anche per mezzo della durata vitalizia delle cariche direttive.
      Nel 1999, con l'apposito decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, fu disposta la razionalizzazione del sistema degli enti pubblici nazionali, prevedendo l'unificazione e il sistema strutturato a rete degli enti appartenenti allo stesso settore di attività, attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale misura di riordino venne estesa anche al sistema degli istituti storici: a seguito di una apposita istruttoria avviata con la Giunta e con gli istituti stessi, e dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, il Governo decise l'unificazione strutturale della Giunta, degli istituti collegati e delle deputazioni di storia patria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002).
      Tuttavia, l'adozione del relativo regolamento ha avuto un iter complesso e difficoltoso. Lo schema di regolamento, infatti, ha subìto alcune modifiche, sulle quali il Consiglio di Stato si è successivamente pronunciato richiedendo reiterati integrazioni e approfondimenti, in particolare rispetto ai criteri di nomina dei membri della Giunta, onde verificarne la coerenza con i princìpi stabiliti dalla legge.
      Tuttavia, nella seduta del 14 ottobre 2005, il Consiglio dei ministri adottò il regolamento, disattendendo completamente le osservazioni fatte dal Consiglio di Stato nel settembre 2005. L'atto è stato definitivamente emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255. Esso prevede - al 31 dicembre 2005 - lo scioglimento immediato della stessa Giunta e di tutti i consigli direttivi degli istituti ed attribuisce al Governo la nomina diretta del presidente della Giunta, dei direttori degli istituti e della grande maggioranza dei membri dei consigli direttivi. Contro questo provvedimento sono ricorsi alla giustizia amministrativa tutti i membri della Giunta, compresi i presidenti degli istituti ad essa collegati e alcuni membri dei loro consigli. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 14 febbraio 2006, ha accolto il ricorso, sospendendo così l'efficacia del regolamento, in quanto potenzialmente lesivo dell'autonomia della ricerca scientifica. Sono stati quindi reintegrati i precedenti organi in carica.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di restituire alla Giunta e agli istituti ad essa collegati gli strumenti di effettivo e consueto autogoverno e quella autonomia scientifica dal potere politico che il citato regolamento del 2005 ha minato, disattendendo palesemente le raccomandazioni del Consiglio di Stato.
      La presente proposta di legge - che si configura come un progetto di riforma - non si limita a ripristinare i diritti e le prerogative stabilite dall'articolo 33 della Costituzione, che, al sesto comma, recita «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»: essa provvede, più in generale, a garantire la presenza e la funzione pubblica degli istituti storici nazionali, grazie ad un concreto coinvolgimento
 

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della comunità degli storici e alla certezza di congrui finanziamenti.
      All'articolo 1 si determina la natura e la composizione della Giunta storica nazionale; essa, posta sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed è a capo della rete scientifica degli istituti storici nazionali composta dai seguenti istituti: Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa, Istituto storico italiano per il medio evo e scuola annessa, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e scuola annessa, Istituto per la storia del risorgimento italiano, scuola annessa e Museo del risorgimento e Istituto italiano di numismatica.
      All'articolo 2 sono indicate le finalità della Giunta che, nel rispetto della consolidata e prestigiosa attività più che centenaria da essa svolta, sono riconducibili al coordinamento dell'attività di ricerca degli istituti della rete, alla redazione della bibliografia storica nazionale, alla cura dei rapporti internazionali, in particolare con il CISH, alla promozione e al coordinamento degli studi storici in Italia.
      Gli organi della Giunta (articolo 3) sono: il presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le Commissioni parlamentari competenti; il consiglio di amministrazione, composto dal presidente, dai cinque direttori degli istituti coordinati e da quattro studiosi distintisi nel campo delle scienze storiche, nominati dal Ministero vigilante sulla base di rose di nomi selezionate a seguito di candidature; il direttore amministrativo, funzionario distaccato dal Ministero vigilante; il collegio dei revisori dei conti.
      L'articolo 4 definisce l'entità e la finalità della rete scientifica degli istituti storici nazionali che compongono la Giunta storica nazionale. Gli istituti godono di autonomia scientifica, finanziaria e contabile e, nella sfera delle rispettive competenze, provvedono: alla pubblicazione e allo studio delle fonti per la storia d'Italia; a promuovere ricerche e studi; a curare, nelle scuole ad essi annesse, la formazione in servizio di insegnanti di scuola secondaria, di bibliotecari e di archivisti di Stato; a svolgere attività di alta formazione e di aggiornamento degli insegnanti di storia. Gli organi degli istituti sono il direttore e il consiglio direttivo e di consulenza scientifica. Il direttore, scelto fra una terna di studiosi predisposta dal consiglio direttivo dell'istituto, è proposto dal consiglio di amministrazione della Giunta al Ministro vigilante, che lo nomina. Il consiglio direttivo, oltre al direttore, è composto da sei studiosi, nominati con decreto ministeriale ed individuati con la stessa procedura utilizzata per i componenti del consiglio di amministrazione della Giunta. Il consiglio direttivo approva i programmi dell'attività dell'istituto, delibera il bilancio e stipula convenzioni con enti pubblici e privati.
      Le indennità spettanti agli organi della Giunta e degli istituti della rete scientifica sono stabilite con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 5).
      Al fine di dare alla Giunta e agli istituti risorse certe e sufficienti all'assolvimento dei compiti definiti per legge, all'articolo 6 si prevede un contributo statale pari a 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2008.
      Infine, all'articolo 7 è definita la disciplina transitoria e all'articolo 8 sono disposte le necessarie abrogazioni.
 

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